Art. 7.
(Eutanasia passiva. Interruzione delle terapie di sostenimento vitale).

      1. Anche ai fini dell'articolo 5, una persona versa in condizioni terminali quando si trova in uno stato patologico incurabile cagionato da lesioni o da malattia e dal quale, secondo cognizione medico-scientifica, consegue la inevitabilità della morte, il cui momento sarebbe soltanto ritardato ove si facesse ricorso a terapie di sostenimento vitale utilizzando tecniche meramente rianimative nonché apparecchiature meccaniche o artifici per sostenere, riattivare o sostituire una funzione vitale naturale.
      2. L'accertamento delle condizioni terminali del paziente che abbia perduto la capacità naturale o la facoltà di comunicare è effettuato da un medico competente nelle tecniche di rianimazione su concorde parere del primario anestesiologo. Il medico che ha effettuato l'accertamento ne comunica i risultati alle persone che sono legittimate a proporre opposizione, di cui al comma 3, e che sono agevolmente reperibili. Se non è accertata alcuna opposizione, e se il paziente non ha espresso personalmente e consapevolmente, nel testamento biologico di cui all'articolo 3, il consenso alle terapie di sostenimento vitale di cui al comma 1, il medico dispone per iscritto l'interruzione delle medesime terapie.
      3. Sono legittimati a proporre opposizione, ai sensi del comma 2, i conviventi del paziente di età non inferiore a sedici anni, nonché i suoi ascendenti e discendenti in linea diretta e i suoi parenti collaterali entro il secondo grado, di età non inferiore a quattordici anni.
      4. L'accertamento delle condizioni terminali non dispensa il medico curante dal dovere di assistere il paziente. L'interruzione delle terapie di sostenimento vitale non dispensa il medico dal dovere di apprestare le cure che, senza incidere direttamente sull'esito naturale dell'infermità, sono finalizzate ad alleviarne le sofferenze.

 

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      5. Per interruzione delle terapie di sostenimento vitale si intende anche il mancato inizio delle terapie stesse.